LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 5.
Attività concernenti il controllo ambientale.
1. Le attività di controllo ambientale consistono:
a) nello svolgimento delle attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;
b) nei controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché nell’analisi e nel controllo dei fattori fisici connessi a fenomeni, eventi o situazioni di rischio geologico, idrogeologico e sismico;
c) nei controlli ambientali delle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
d) nei controlli fitosanitari, per quanto concerne gli effetti di inquinamento diffuso derivanti dall’uso di pesticidi;
e) nella verifica dell’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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