LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 15.
Il Direttore generale.(25)(14)
1. Il Direttore generale assicura l’attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall’ARPA. In particolare spettano al Direttore:(26)
a) la rappresentanza legale dell’Agenzia;
b) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, dei regolamenti di organizzazione e di contabilità;
c) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del piano triennale di attività e del programma di lavoro annuale;
d) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
e) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
f) l’adozione dei provvedimenti in materia di personale;
g) la promozione e il coordinamento dei rapporti dell’Agenzia con enti ed istituzioni esterne;
h) la presentazione al Presidente e al Comitato di indirizzo, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
i) l’assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.
3. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere e secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 1, della legge 132/2016.(28)
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, collegata al mandato del Presidente; l’incarico, a tempo pieno, è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l’incarico è subordinato, qualora il direttore provenga dai ruoli della Regione, di enti dalla medesima dipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione di provenienza.(29)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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