LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 20.
Trattamento giuridico ed economico del personale.
1. Il personale assegnato e trasferito all’ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto dell’assegnazione e del trasferimento, fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora entro sei mesi dalla data di costituzione dell’Agenzia non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 29/1993 , il Presidente dell’ARPA provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo termini e modalità per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell’ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.
3. Per un periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell’ARPA, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all’ARPA è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.
4. L’ARPA, per accertate esigenze di funzionalità o per carenza delle specifiche professionalità necessarie in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, nonché di personale, trasferito o in posizione di comando, della Regione, delle ASL o di altre amministrazioni pubbliche; per le stesse finalità l’ARPA può stipulare, altresì, convenzioni con le università ed altri istituti di ricerca o ricorrere a rapporti di consulenza o di fornitura di servizi, da parte di qualificati soggetti, pubblici e privati, in base a criteri di economicità e qualità.
5. Per la copertura delle professionalità vacanti e disponibili delle dotazioni di personale dell’ARPA può anche essere utilizzato l’istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti.
6. Il personale dell’ARPA non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività relative ai compiti istituzionali; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d’ufficio, devono essere autorizzati dal Direttore generale sulla base dei principi stabiliti dal regolamento organizzativo dell’ARPA che deve prevedere idonee forme di pubblicità; di tali incarichi deve essere data, inoltre, comunicazione al Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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