LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 22.
Norme per il trasferimento di personale e dotazioni strumentali e finanziarie all’ARPA.
1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, anche sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito del progetto strategico 521 (Istituzione e attivazione dell’ARPA) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 1997, n. 31806, dispone con proprio decreto il trasferimento all’ARPA di beni, personale e risorse di cui ai commi 2 e 4.
2. Sono trasferiti all’ARPA:
a) il personale, i beni mobili e immobili e le attrezzature dei PMIP adibiti alle attività attribuite all’ARPA con la presente legge;
b) il personale, le attrezzature e i beni immobili delle ASL adibiti alle attività attribuite all’ARPA con la presente legge;
c) una quota del personale delle ASL appartenente agli uffici amministrativi, proporzionale al personale delle ASL trasferito all’ARPA;
d) il personale di cui al progetto finalizzato approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 1998, n. 35576 in servizio presso la Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le dotazioni dei servizi e dei presidi delle ASL interessate dal trasferimento di funzioni e personale verso l’ARPA sono corrispondentemente ridotte e riorganizzate nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal d.lgs. 5 dicembre 1993, n. 517, in merito al Dipartimento di prevenzione.
4. All’ARPA sono altresì trasferiti:
a) il personale e le relative dotazioni della Regione e di altri enti regionali e società a prevalente partecipazione pubblica, adibiti ad attività attribuite all’ARPA; le dotazioni di tali enti e strutture vengono corrispondentemente ridotte;
b) il personale e le dotazioni facenti capo ad uffici o strutture degli enti locali, previ accordi con i medesimi, adibiti ad attività attribuite all’ARPA; gli enti locali attuano tali trasferimenti con propri atti.
5. L’ARPA utilizza in comodato gratuito i locali e le attrezzature di proprietà della Regione e delle ASL, non trasferite all’ARPA sulla base della presente legge, presso cui opera personale trasferito all’Agenzia, in attesa dell’organizzazione definitiva delle attività.
6. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti inoltre la quota del fondo sanitario regionale e gli altri capitoli del bilancio regionale da attribuire all’ARPA in base alle funzioni ad essa trasferite.
7. Entro un anno dall’avvio delle attività dell’Agenzia, in corrispondenza dell’approvazione del suo primo programma di lavoro annuale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della ricognizione dell’efficacia operativa dell’ARPA e degli obiettivi di tutela e controllo ambientale, sentiti gli assessori competenti, dispone con proprio decreto il trasferimento all’ARPA di ulteriori risorse e strutture, nell’ambito di quelle indicate ai commi 2 e 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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