LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 26.
Rapporti con altri soggetti.
1. Nell’espletamento delle proprie attività l’ARPA coopera mediante accordi, convenzioni, interscambio informativo ed altre forme di rapporto con l’Agenzia nazionale per l’ambiente, l’Agenzia europea dell’ambiente, le altre Agenzie regionali per l’ambiente, le Autorità di bacino, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia nucleare e delle Energie Alternative (ENEA), gli enti istituzionali a livello centrale e locale, aziende ed enti pubblici, Università e centri di ricerca, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, associazioni industriali, ed altre associazioni rappresentanti gli interessi diffusi.
3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, e in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA, acquisendone il parere, ove richiesto dalle relative norme di legge; sulla base di specifiche convenzioni, l'attività tecnica dell'ARPA può sostituire l'attività istruttoria dell'ente procedente.(49)
4. Alla Regione, agli enti locali e alle ASL non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.
5. Le prestazioni erogate dall’ARPA a favore della Regione, degli enti locali e delle ASL, che rientrano tra le attività che per legge devono essere fornite obbligatoriamente dall’ARPA nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il cui onere economico non sia per disposizione normativa a carico dei privati, sono fornite a titolo gratuito. L’ARPA può fornire, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste da specifiche norme di legge.(50)
5 bis. L’ARPA redige e, ove necessario, aggiorna l’elenco delle attività di supporto tecnico-scientifico dovute per legge. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’ARPA.(51)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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