LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1999 , N. 23

Politiche regionali per la famiglia

(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 10 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-06;23

Art. 2 bis(1)
(Coinvolgimento degli enti del Terzo settore e di altre forme associative)
1. La Regione attua gli interventi di cui alla presente legge assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche attraverso gli istituti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. La Regione, nell’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, assicura altresì il coinvolgimento di altre forme associative.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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