LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001 , N. 3

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978

(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 06 Febbraio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-02-02;3

Art. 3.
Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture.
3. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Le modificazioni del piano delle cave, dovute in ottemperanza di sentenza, passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.”;
b) il comma 4 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente:
“4. Il Comitato è rinnovato ogni qualvolta viene rinnovato il Consiglio regionale e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.”;
c) dopo l’articolo 41 sono aggiunti i seguenti articoli 41 bis e 41 ter:
“Art. 41 bis (Promozione regionale di interventi per la sicurezza sul lavoro)
1. La Regione, in conformità agli obiettivi programmatici del programma regionale di sviluppo (PRS) e ai principi del d.lgs. n. 624/1996, promuove l"attività di informazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive incentivando l’innovazione tecnologica mediante il miglioramento ed il rinnovamento degli impianti esistenti e delle tecnologie estrattive.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione può concedere alle imprese del settore contributi in conto capitale nel rispetto delle norme comunitarie in materia di de minimis.
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile.
4. I contributi sono revocati, con obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’intervento nei tempi e secondo le modalità previste nel progetto, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso a contributo.
5. La Giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione dei progetti e delle domande di finanziamento nonché i criteri per la valutazione della loro ammissibilità e le modalità di erogazione dei contributi.
6. Per l’ammissione al contributo dei progetti pervenuti è costituito presso la direzione generale competente un nucleo di valutazione, presieduto dal dirigente competente in materia di cave o suo delegato, e composto da cinque esperti interni e/o esterni all’amministrazione regionale e da tre funzionari regionali, nominati dalla Giunta regionale.
7. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di cave.

Art. 41 ter (Corsi di formazione)
1. La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale per il personale delle province destinato a funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria e di qualificazione degli operatori del settore.”;
d) il comma 2 dell’articolo 43 è sostituito dal seguente:
“2. Alle spese derivanti dal funzionamento del comitato di cui all’articolo 34, della commissione di cui all’articolo 40 e del Nucleo di Valutazione di cui all’articolo 41 bis, comma 6, si provvede con le risorse stanziate sul capitolo 1.2.7.1.322 ‘Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa’ iscritto allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e successivi.”.
4. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)(22)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 7 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“7. Le risorse di cui agli stanziamenti previsti al comma 6 vengono utilizzate nel rispetto delle priorità indicate nel documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR) secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale.”.
5. Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(23)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 7 dell’articolo 1è sostituito dal seguente:
“7. Per la realizzazione degli interventi in materia di opere funzionali al progetto Malpensa, di cui all'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2001, la contrazione di uno o più mutui con oneri di ammortamento e preammortamento a totale carico dei contributi previsti dalla legge finanziaria statale relativa all'esercizio finanziario 2000.”.
7. Alla legge regionale 1 agosto 1992, n. 23 (Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987)(25)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“3. Il dirigente competente adotta, con proprio decreto, gli atti di competenza regionale necessari per l'esecuzione degli interventi previsti dai piani.”.
8. Alla legge regionale 10 gennaio 1989, n. 2 (Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del dirigente competente, anche su proposta dei comuni, delle comunità montane o degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza.”;
b) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui all’articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dall’articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal dirigente competente, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.”.
9. Alla legge regionale 4 giugno 1979, n. 29 (Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 1è aggiunto il comma 1 bis:
“1 bis. La Regione cura direttamente o per il tramite di soggetti esterni la diffusione delle informazioni a soggetti pubblici e privati, prevedendo anche forme di rimborso a parziale contributo delle spese sostenute, e con apposito provvedimento individua i relativi criteri e modalità. Gli oneri dovuti dagli utenti del servizio sono a titolo di parziale rimborso e finalizzati alla produzione e per l’aggiornamento delle informazioni territoriali e dei relativi programmi informatici.”;
b) il comma 1 dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale predispone i programmi per il conseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 2, definendo in particolare: a) l'ordine di priorità di realizzazione della carta tecnica per le diverse parti del territorio regionale; b) l'ordine di priorità di realizzazione delle carte tematiche per i diversi temi d'indagine e livelli di approfondimento; c) le fasi di costituzione e le modalità di organizzazione del sistema informatico in connessione con lo sviluppo del sistema d'informazione.”;
c) il comma 1 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di realizzare un sistema di informazioni territoriali omogeneo e integrato e di garantire la diffusione dei relativi prodotti a soggetti sia pubblici che privati, la Regione coordina le proprie iniziative con quelle degli enti locali, anche mediante l'eventuale stipulazione di apposite convenzioni.”;
d) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente lettera d bis):
“d bis) a definire le modalità e le procedure per la distribuzione, la pubblicazione, la consultazione e l’uso delle informazioni territoriali e dei programmi informatici relativi ad applicazioni territoriali, in relazione alle diverse tipologie di prodotti ed alle diverse tipologie di utenti.”.
10. Alla legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche)(28)è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
1. Le opere di cui all’articolo 7 sono di norma realizzate da province, comuni, loro consorzi e comunità, con il sistema della concessione, tenute presenti le norme statali vigenti in materia. Per tutti gli oneri di concessione è corrisposto un compenso non superiore al 10% dell’importo del progetto finanziato. Tale compenso grava sull'ammontare della somma assegnata.”.
11. La Regione partecipa al finanziamento del Programma URBAN II, di iniziativa comunitaria, di cui al D.M. 19 luglio 2000. Con apposito provvedimento la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.
12. Con decorrenza 1° gennaio 2001 la Regione provvede alla conversione degli atti di concessione, emessi dall’amministrazione statale, inerenti l’utilizzo dei beni del demanio idrico, di cui agli articoli 86 e 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. I titolari di concessione di cui al comma 12 che non abbiano avuto notificato l’atto di conversione entro il 30 novembre 2001, dovranno presentare alla Regione apposita richiesta per la conversione del titolo concessorio entro i successivi novanta giorni.
14. Decorso il termine di cui al comma 13 le concessioni per le quali non sia stata rilasciata la conversione o non sia stata presentata la relativa richiesta di conversione cessano dalla loro validità  a tutti gli effetti.
15. La Regione disciplina le modalità di riscossione dei canoni di cui all’articolo 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e di ogni altro onere connesso.
NOTE:
21. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 1998, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1997, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 14 gennaio 2000, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 1 agosto 1992, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 10 gennaio 1989, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 4 giugno 1979, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 14 agosto 1973, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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