LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19

Art. 3.
Nulla osta preliminare di sicurezza dei nuovi stabilimenti.
1. Il gestore di nuovi stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguale o superiore a quella indicata nell’allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del D.Lgs. 334/1999 , presenta alla Giunta regionale, contestualmente alla notifica di cui all’art. 6 del decreto medesimo, un rapporto preliminare di sicurezza, centottanta giorni prima dell’inizio della costruzione. I contenuti del suddetto rapporto sono definiti nell’allegato 1 della presente legge.(1)
2. Il dirigente competente, previo esame del rapporto preliminare di sicurezza, rilascia, entro sessanta giorni, il nulla osta preliminare di sicurezza dell’insediamento proposto, anche sottoposto a condizioni. Qualora dall’esame del rapporto si rilevino carenze relative alla sicurezza tali da non poter essere eliminate con un intervento integrativo, si dispone, nel medesimo termine, il divieto di costruzione o di modifica. Il termine di sessanta giorni può essere prorogato, per una sola volta, per un periodo di trenta giorni. La direzione generale competente comunica le determinazioni assunte, oltre che al gestore, al comune interessato ed alla struttura regionale competente per le valutazioni di impatto ambientale. Qualora i progetti relativi ai nuovi stabilimenti siano sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, si applica l’art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale) ed il giudizio di VIA è recepito nel provvedimento conclusivo di cui all’art. 6, comma 3 della presente legge.
3. I gestori di nuovi stabilimenti di cui al comma 1, per i quali sia stato rilasciato il nulla osta preliminare di sicurezza, presentano il rapporto di sicurezza definitivo di cui all’art. 4 prima dell’inizio della attività.
4. All’obbligo di presentare il rapporto preliminare di sicurezza di cui al comma 1è soggetto altresì il gestore di stabilimenti oggetto di modifiche che comportano incremento dei rischi individuate ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2000 (Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio).
NOTE:
1. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 407/2002. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi