LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19

Art. 7 bis.
Elenco degli istituti di certificazione SGS.
1. Ai fini della attività di certificazione di cui agli articoli 4, comma 5, 5, comma 5 e 7 comma 4, è istituito l’elenco degli istituti che, sulla base dei requisiti di cui all’allegato 3, sono valutati idonei per la certificazione della validità di un sistema di gestione della sicurezza. A tal fine la direzione generale competente pubblica apposito bando per la presentazione delle candidature dei soggetti interessati e provvede attraverso il Comitato Valutazione Rischi (CVR) di cui all’articolo 6, alla valutazione della sussistenza dei requisiti (2) .
NOTE:
2. L’articolo è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett a) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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