LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19

Art. 8.
Competenze delle province.
1. I gestori degli stabilimenti di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 334/1999 inoltrano alla provincia territorialmente competente, nonché in copia alla Giunta regionale ed al comune competente per territorio, la scheda di valutazione tecnica e la scheda di informazione sui rischi di cui all’allegato V del decreto legislativo medesimo.
2. La provincia, avvalendosi delle competenze dell’ARPA, istruisce la scheda di valutazione tecnica, sulla base delle linee guida emesse dalla competente direzione generale della Giunta regionale.
3. Nel provvedimento conclusivo dell’istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano insufficienti, è prevista la limitazione o il divieto di esercizio. Copia del provvedimento finale è trasmessa alla competente direzione generale della Giunta regionale, al comune ed all’azienda sanitaria locale territorialmente competenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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