LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19

Art. 9.
Sanzioni.
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 334/1999 , si applicano le seguenti sanzioni:
a) il gestore che omette di presentare il rapporto preliminare di sicurezza di cui all’art. 3, commi 1 e 4, è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire cento milioni (euro 51.645,69);
b) il gestore che omette di presentare la scheda di valutazione tecnica di cui all’art. 5, è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire duecento milioni (euro 103.291,38);
c) il gestore che omette di aggiornare la scheda di valutazione tecnica di cui all’art. 5è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquanta milioni (euro 25.822,84).
2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applicano in caso d’inosservanza dei termini di cui all’art. 4, comma 3 ed all’art. 5, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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