LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19

Art. 11.
Norma finanziaria.
1. Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, con le risorse trasferite in seguito all’applicazione dell’accordo di programma fra lo Stato e la Regione previsto dall’articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 112/1998 .
2. Per le spese relative all’attività del CVR di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, si provvede con le somme all’uopo stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali" del bilancio di previsione, a decorrere dall’esercizio finanziario di applicazione dell’accordo di programma di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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