LEGGE REGIONALE 2 aprile 2002 , N. 5

Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 04 Aprile 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-04-02;5

Art. 4.
Norme speciali.
1. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modifiche in materia di demanio lacuale e quelle relative alle competenze in materia di demanio in zona portuale, anche fluviale, nonché quelle di cui alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) relative alle competenze dei consorzi di bonifica.
2. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 15 luglio 1997, n. 33 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle ll.rr. 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24) e le normative collegate in materia di navigazione interna. La Giunta regionale può avvalersi, tramite apposita convenzione, dell’Agenzia per lo svolgimento delle proprie competenze in materia di navigazione interna e di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). (2)
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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