LEGGE REGIONALE 2 aprile 2002 , N. 5

Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 04 Aprile 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-04-02;5

Art. 5.
Disposizioni finanziarie.
1. La Regione , in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all’Agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del D.Lgs. 112/1998 , trasferendole annualmente all’Agenzia.
2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.
3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del bilancio annuale dell’agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.
3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell’Agenzia una quota per spese generali nella misura massima del 10 per cento dell’importo dei lavori e delle espropriazioni, fatte salve eventuali diverse determinazioni, in riduzione di tale misura massima, previste negli atti di trasferimento o assegnazione alla Regione delle risorse. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati. Con provvedimento della Giunta regionale sono graduate le quote percentuali in funzione dell’importo finanziario dei diversi lavori affidati all’Agenzia, nonché delle attività relative alle spese tecniche svolte direttamente dalla stessa.(3)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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