LEGGE REGIONALE 2 aprile 2002 , N. 5

Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 04 Aprile 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-04-02;5

Art. 6.(4)
Informazione al Consiglio regionale.
1. L’Assessore componente il Comitato di indirizzo dell’Agenzia, di cui all’articolo 7, comma 1, dell’accordo costitutivo, ogni due anni invia al Consiglio regionale una relazione sugli obiettivi programmatici dell’Agenzia, nonché sui risultati della verifica della loro attuazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), dell’accordo medesimo.
NOTE:
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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