LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002 , N. 17

Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, 2° suppl. ord. del 09 Agosto 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-08-05;17

Art. 2.
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2002.
1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2002 viene determinato in € 902.630.967,59 in conformità con quanto disposto dall’articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del "Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2001" ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto regionale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 la voce "Fondo iniziale di cassa" è determinata in € 902.630.967,59.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 5.0.4.0.1.301 "Fondo di riserva di cassa" è incrementata di € 902.630.967,59.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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