LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002 , N. 20

Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)(1)

(BURL n. 41, 1º suppl. ord. del 11 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20

Art. 2.
Funzioni di comuni, province, Città metropolitana e Regione.(3)
1. I comuni:
a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti previsti dal Piano di gestione nazionale della nutria;(4)
b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di contenimento ed eradicazione della nutria predisposti dalle province e dalla Città metropolitana, di cui al comma 2, e si devono attenere alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3;
c) possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell’attività di contenimento ed eradicazione;
d) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l’autorità sanitaria competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
2. Le province e la Città metropolitana:
a) attuano gli indirizzi e le prescrizioni operative previste dal Programma regionale di cui al comma 3, unitamente e in collaborazione con gli altri enti locali, approvando i piani di contenimento ed eradicazione entro il termine indicato. Organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, da ripartirsi tra le province e la Città metropolitana stessa sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 4. Qualora le province e la Città metropolitana non adempiano all’obbligo di attuare il Programma regionale di contenimento ed eradicazione della nutria nel termine perentorio previsto dal Programma stesso, l’Assessore competente assegna un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria);
b) istituiscono il tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione;
c) d'intesa con i comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.
3. La Regione predispone un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie, da attuarsi tramite i piani di contenimento ed eradicazione delle province e della Città metropolitana ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al comma 4.
4. Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e pertanto possono essere destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all'articolo 13 del suddetto regolamento, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all’allegato I, categoria B, numero 3), del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336).
5. L’attuazione dei piani di controllo, di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è ritenuto un servizio di pubblica utilità.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32. Torna al richiamo nota
3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32. Successivamente l'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 16 febbraio 2022, n. 1. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 7 lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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