LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 3.
Iscrizione e cancellazione.
1. Sono iscritte all’Anagrafe tributaria regionale, secondo il sistema di codificazione dell’anagrafica tributaria statale stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede legale nel territorio della Regione, alle quali si riferiscono i dati raccolti ai sensi dell’articolo 2, o che abbiano richiesto, all’amministrazione finanziaria statale, l’attribuzione del numero di codice fiscale; il codice fiscale deve essere indicato negli atti previsti dall’articolo 6 del d.p.r. 605/1973 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono altresì iscritti all’Anagrafe tributaria regionale i soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, nei confronti dei quali il presupposto d’imposta, per i rapporti tributari di cui alla presente legge, si sia realizzato nel territorio della Regione.
3. L’Anagrafe tributaria regionale è costituita dai dati anagrafici, di residenza e fiscali, dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.
4. L’Anagrafe tributaria regionale è popolata dai dati fiscali dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 relativi ai rapporti tributari con la Regione, e per i quali si siano realizzati i presupposti d’imposta.
5. Le modalità di cancellazione dall’Anagrafe tributaria regionale dei soggetti estinti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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