LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 9.
Efficacia temporale delle norme tributarie regionali.
1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge regionale, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
4. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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