LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 17.
Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria.
1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale memorie difensive in base alle quali l’amministrazione può provvedere, in via di autotutela, all’annullamento dell’atto qualora sussista l’illegittimità o l’infondatezza dello stesso riconoscibile dall’amministrazione regionale.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua gli organi competenti all’esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché a stabilire i criteri di economicità sulla base dei quali si avvia o si abbandona l’attività dell’amministrazione.
3. La presentazione delle memorie difensive di cui al comma 1 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale di cui all’articolo 93.
4. Non si procede, in ogni caso, all’esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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