LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 23.
Modalità d’intervento del Garante.
1. Il Garante del contribuente regionale, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti alle strutture regionali competenti e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente regionale comunica l’esito dell’attività svolta alla direzione regionale competente, informandone l’autore della segnalazione.
2. Il Garante del contribuente regionale rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
3. Il termine entro il quale il Garante del contribuente regionale ha diritto di ottenere dalle competenti strutture regionali copia degli atti e documenti, chiarimenti o ogni notizia connessa alle questioni trattate, è fissato in trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta ed in presenza di specifiche e motivate esigenze di ufficio, per ulteriori quindici giorni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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