LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 24.
Facoltà e poteri del Garante.
1. Il Garante del contribuente regionale può accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l’agibilità degli spazi aperti al pubblico.
2. Il Garante del contribuente regionale richiama le strutture tributarie regionali al rispetto dei termini previsti per il rimborso dei tributi regionali e di quanto previsto dal presente Capo.
3. Il Garante del contribuente regionale individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione regionale determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, segnalandoli al direttore generale competente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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