LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 25.
Rapporti tra il Garante e l’amministrazione regionale.
1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni. Illustra, altresì, alla Giunta regionale i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini di cui all’articolo 14.
2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della legge regionale che disciplina l’attività del Difensore regionale.(8)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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