LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 28.
Base imponibile e determinazione dell’imposta.
1. L’imposta regionale è dovuta nella misura del cento per cento di quella fissata per il canone di cui all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle concessioni per l’utilizzo delle acque pubbliche.
1-bis. L’imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all’articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’), nonché ai sensi dell’articolo 80, comma 4, lettera c), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). (9)
1-ter. L'imposta regionale di cui al comma 1-bis, limitatamente ai canoni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, è azzerata dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale concernente la rideterminazione in aumento dei canoni, per un importo corrispondente all'ammontare dell'imposta azzerata.(10)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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