LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 29.
Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta.
1. All’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta provvedono, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 112/1998 e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici regionali competenti alla riscossione del canone di concessione.
2. L’imposta è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, secondo le modalità fissate dall’articolo 3, comma 5 e seguenti, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni di demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali) e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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