LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 46.
Effetti della perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione all’estero.
1. Ai soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione al competente ufficio del PRA, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l’evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d’imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.(55)
2. Il diritto al rimborso, nei termini di cui al comma 1, è riconosciuto anche in caso di esportazione all’estero, purché la relativa formalità sia stata presentata al PRA anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo.
3. Il rimborso o la somma da portare in compensazione sono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.
4. In alternativa al rimborso, per i casi di cui al comma 1, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l’importo da versare a titolo di tassa automobilistica regionale di proprietà per un veicolo di nuova immatricolazione o di fattispecie indicate al comma 6, dell’articolo 40. L’applicazione della riduzione è concessa soltanto nel caso in cui la nuova immatricolazione o fattispecie indicate al comma 6, dell’articolo 40, avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso.
5. La facoltà di cui al comma 4 può essere esercitata esclusivamente secondo le modalità prescritte al comma 1.
6. Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per le fattispecie previste al comma 1 verificatesi nel corso del periodo entro cui deve essere effettuato il versamento della tassa a condizione che vengano presentate le relative formalità presso il PRA.
7. Non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della tassa di circolazione regionale.
8. Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell’immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione al PRA. In carenza di documentazione idonea al discarico dell’obbligo tributario, nei confronti del soggetto passivo d’imposta si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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