LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 58.
Presunzioni.
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti ivi compresi quelli smaltiti in impianti di cui all'articolo 51, comma 1, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all’articolo 56, comma 4.(118)
2. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti in impianti di cui all'articolo 51, comma 1, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2. (118)
3. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare la qualità dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti in impianti di cui all'articolo 51, comma 1, agli stessi si applica l’imposta unitaria massima vigente per tonnellata.(118)
4. Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.
NOTE:
118. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 3, lett. m) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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