LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 66.
Determinazione dell’imposta.(130)
1. L’imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle B1-bis, B2-bis e B3-bis, allegate alla presente legge, per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), in base al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” di ENAC, o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.
2. L’aliquota d’imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella tabella B3-bis.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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