LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 70.
Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale.
1. Le aziende erogatrici del gas metano sono tenute alla presentazione della dichiarazione annuale dei consumi secondo le prescrizioni contenute nell’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni e integrazioni, esponendo la quota di addizionale regionale ad aliquota zero.
2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa tributaria non penale da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 1.000,00 euro. È considerata omessa la dichiarazione presentata oltre trenta giorni dalla prevista scadenza del termine di presentazione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1, corredata della copia della dichiarazione inviata ai competenti uffici dell’agenzia delle dogane, deve essere inoltrata alla struttura tributaria della Regione. In caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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