LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 73 bis
(Riscossione diretta)(139)
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse affermato dall’articolo 119 della Costituzione dall’articolo 9, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche’ di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), le somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 72, a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate dall’Agenzia delle Entrate in base alla convenzione stipulata con la Regione ai sensi dell’articolo 10 del citato d.lgs. n. 68/2011, sono riversate direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1.
NOTE:
139. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. g) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi