LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 84.
Rimborsi, decadenza e prescrizione.
1. Ove non diversamente disposto nel Titolo III, le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l’interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di inoltro dell’istanza di rimborso a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
3. Il rimborso può essere concesso anche mediante la compensazione dell’importo indebitamente o erroneamente versato a valere sui tributi di cui al Titolo III. Le modalità applicative sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale. Previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria regionale, la compensazione può essere, comunque, utilizzata per assolvere pagamenti inerenti il medesimo tributo. (170)
4. Il diritto al rimborso, nei limiti fissati all’articolo 96, ove spettante, si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della richiesta.
NOTE:
170. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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