LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 86.
Sanzioni in materia di riscossione e ravvedimento operoso.
1. Per i ritardati od omessi versamenti in materia di tributi conferiti alla Regione, ove non diversamente disposto al Titolo III, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 13 del d.lgs. 471/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le violazioni in materia di riscossione dei tributi di cui al Titolo III trovano, altresì, applicazione le disposizioni, in materia di ravvedimento operoso, contenute nell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, ultimo comma, del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la sanzione di cui al comma 1è ridotta della metà per i contribuenti che aderiscono alle indicazioni contenute nel questionario informativo di cui al Capo II del Titolo VI. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro sessanta giorni successivi alla data di notifica del questionario informativo medesimo, contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti.(171)
3 bis. Nel caso i competenti uffici regionali notifichino al contribuente apposite comunicazioni finalizzate alla verifica delle irregolarità nell’ambito dei tributi di cui all’articolo 1, comma 3, con esclusione di quelli amministrati in convenzione con l’Agenzia delle entrate, sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:(172)
1. mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
2. inottemperanza all'invito a comparire e all’esibizione di documentazione inerente al rapporto tributario ovvero a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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