LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 89.
Modalità di effettuazione dei controlli ispettivi.
1. Le attività di controllo ispettivo da parte della Regione sono svolte da funzionari appartenenti alla competente struttura tributaria regionale muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Regione.
2. Per l’assolvimento dei loro compiti, i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione dirigenziale, nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività e negli altri luoghi ove deve essere custodita la documentazione inerente l’attività stessa, al fine di procedere alla verifica della predetta documentazione.
3. Le attività di controllo ispettivo da parte della Regione sono svolte in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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