LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 90.
Modalità di recupero di somme dovute alla Regione a titolo di tributo.
1. Ai sensi dell’articolo 5, nell’ambito delle attività preliminari finalizzate all’accertamento dei tributi regionali, la competente struttura tributaria può inviare questionari informativi utili all’acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo d’imposta e alla determinazione del corrispondente debito d’imposta. Il questionario informativo può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze dell’anagrafe tributaria regionale.
2. Nel caso di notifica del questionario informativo di cui dell’articolo 86, comma 3, contenente indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario, sono ripetibili le spese del procedimento, nella misura unitaria pari a 3,10 euro, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 8 gennaio 2001 (Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 gennaio 2001, n. 21.
3. La misura della ripetibilità delle spese di cui al comma 2 viene adeguata alle variazioni recate dai decreti attuativi delle disposizioni previste dal secondo comma dell’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria), nonché dal comma 4 dell’articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica).
4. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento senza che il contribuente abbia fatto pervenire le risposte ai quesiti proposti oppure quando sia stata verificata la mancata adesione alle modalità di estinzione della inadempienza secondo le prescrizioni indicate al comma 3 dell’articolo 86, la competente struttura tributaria provvede ad emettere formale avviso di accertamento ovvero ordinanza ingiunzione di pagamento, di cui all’articolo 2 del R.D. 639/1910, nei confronti del trasgressore.
5. L’avviso di accertamento oppure l’ordinanza ingiunzione di pagamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione dello stesso, gli estremi delle disposizioni di legge violate, l’accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III, la quantificazione delle sanzioni amministrative non penali, anche tributarie, degli interessi moratori, se previsti, e delle spese del procedimento, nonché le modalità di estinzione dell’inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.
5 bis. L’ingiunzione fiscale di cui all’articolo 2 del r.d. 639/1910 deve recare l’indicazione di tutti gli elementi previsti dagli articoli 474 e 480 del c.p.c..(175)
6. A seguito di emissione di atto di accertamento di cui al comma 5, ove non diversamente disposto dalla presente legge, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento degli interessi moratori. Gli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale, con maturazione giorno per giorno, sono dovuti a decorrere dal giorno successivo a quello entro cui doveva essere effettuato il pagamento.
7. In caso di tardivo pagamento, gli interessi moratori sono calcolati alla data dell’effettivo tardivo pagamento. In caso di omesso pagamento, gli interessi moratori sono calcolati alla data di emissione dell’atto di accertamento.
NOTE:
175. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 6, lett. a) della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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