LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003 , N. 20

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20

Art. 16.
Gestione economica e finanziaria.
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività di cui all’articolo 12 e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il CORECOM ha autonomia gestionale e operativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e contabilità.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal CORECOM.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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