LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003 , N. 20

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 30 Ottobre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-10-28;20

Art. 17.
Norme transitorie e finali.
1. In sede di prima applicazione gli organi regionali competenti provvedono all’elezione dei componenti il CORECOM entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
1 bis. In sede di prima applicazione il Comitato, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1016 del 16 luglio 2004, resta in carica fino alla fine dell’ottava legislatura, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.(11)
2. Nelle more della prima elezione dei componenti il CORECOM, le funzioni sono svolte dal CORERAT.
3. Nelle more dell’adozione del regolamento interno di cui all’articolo 7 restano in vigore, purché non in contrasto con i principi e le finalità della presente legge, le disposizioni vigenti per il CORERAT.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 14/1995 e successive modificazioni.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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