LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 16.
Funzioni delle province.(24)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 197 del d.lgs. 152/2006 spetta alle province:(25)
a) (26)
b) l'approvazione ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale;(27)
b bis) la funzione amministrativa in materia di gestione post-operativa delle discariche,già autorizzate o da autorizzare;(28)
b bis 1) le funzioni di cui al Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/2006 relative alle discariche cessate e gli eventuali interventi in sostituzione del gestore o del soggetto obbligato, in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 17 ter, e con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, ferme restando le competenze in materia di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006; la provincia assicura, altresì, il coordinamento dei procedimenti ai sensi del Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e di quelli, eventuali, effettuati ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, anche mediante ricorso alla conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);(29)
b ter) l’approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell’impianto al carattere di innovazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento;(30)
b quater) l’approvazione, previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell’impianto al carattere di sperimentazione o innovazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c) e c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento, delle seguenti tipologie progettuali:(30)
1) impianti, da approvare ai sensi dell’articolo 211 del d.lgs. 152/06, che effettuano ricerca e sperimentazione, tecnicamente connessi a impianti già autorizzati dalla provincia, rispetto ai quali l’impianto di ricerca o sperimentazione costituisce parte integrante del processo già in essere;
2) sperimentazioni da approvare ai sensi dell’articolo 211 del d.lgs. 152/2006, effettuate in impianti già autorizzati dalla provincia, che non comportano l’installazione di nuovi impianti e non ne modificano significativamente il processo;
3) impianti a carattere innovativo da installare all’interno dell’area in cui sono localizzati gli impianti già autorizzati dalla provincia;
c) (31)
d) (31)
e) (32)
f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;
g) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;(33)
h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui agli articoli 223 e 224 del d.lgs. 152/2006 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali;(34)
h bis) (35)(36)
2. Entro il 30 settembre di ogni anno le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.(37)
2 bis. Entro un anno dall’approvazione di ogni aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono agli uffici regionali competenti una cartografia che individua, ai sensi dell’articolo 197 del d.lgs. 152/2006, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; la Regione, con decreto del dirigente della direzione regionale competente, prende atto, a seguito di verifica, della coerenza della cartografia con i criteri regionali.(38)
2 ter. Le province e la Città metropolitana di Milano possono proporre, altresì, agli uffici regionali competenti, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all’articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito PTCP, o, per la Città metropolitana di Milano, del piano territoriale metropolitano, di seguito PTM. La Regione, entro tre mesi dal ricevimento della relativa documentazione, ne verifica la coerenza con i contenuti nel programma regionale di gestione dei rifiuti, e, con deliberazione della Giunta regionale, approva i contenuti della documentazione esaminata ovvero la restituisce, con prescrizioni, alle province e alla Città metropolitana di Milano.(39)
2 quater. Entro sei mesi da ogni aggiornamento del PTM o del PTCP, la Città metropolitana di Milano o la provincia interessata comunica tempestivamente alla Regione le modifiche che incidono sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e quelle che prevedono criteri aggiuntivi rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale con il programma regionale di gestione dei rifiuti, al fine di consentire l’effettuazione della verifica regionale di cui ai commi 2 bis e 2 ter.(39)
NOTE:
25. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
26. La lettera è stata abrogata dall'art. 8, comma 13, lett. c) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
30. La lettera è stata aggiunta dall'art. 17, comma 1, lett. c) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
31. La lettera è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
32. La lettera è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
33. La lettera è stata modificata dall'art. 17, comma 1, lett. d) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
34. La lettera è stata modificata dall'art. 17, comma 1, lett. e) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
36. Ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, nonché dall’art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall’art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19. Torna al richiamo nota
37. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 13, lett. d) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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