LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 17 ter
(Discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata)(67)
1. Le disposizioni del presente articolo definiscono la disciplina tecnico-operativa per le discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, di sostenibilità e proporzionalità, di 'chi inquina paga', di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di corretta gestione del territorio, al fine di assicurare il coordinamento, da parte delle autorità competenti, della correlata attività amministrativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, fermo restando il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 241/1990.
2. Ai fini della presente legge e delle relative disposizioni attuative, si definiscono:
a) discarica ante-norma: discarica avviata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) e soggetta a denuncia ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, della stessa l.r. 94/1980; non rientrano nei casi di cui alla presente lettera le discariche definite alla lettera b) già oggetto di denuncia e successivamente autorizzate;
b) discarica cessata: discarica autorizzata ai sensi della l.r. 94/1980, i cui conferimenti di rifiuti sono terminati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
c) discarica in gestione operativa o in gestione post-operativa: discarica autorizzata o adeguata ai sensi del d.lgs. 36/2003, per la quale sono in corso le rispettive fasi, come definite all'articolo 13 dello stesso d.lgs. 36/2003;
d) discarica con gestione post-operativa terminata: discarica autorizzata o adeguata ai sensi del d.lgs. 36/2003, per la quale l'autorità competente ha accertato la fine della gestione post-operativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello stesso d.lgs. 36/2003;
e) discarica abusiva: discarica realizzata o anche gestita, dopo l'entrata in vigore della l.r. 94/1980, in assenza di autorizzazione, alla quale si applica l'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
3. I depositi anteriori al termine previsto per la denuncia di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 94/1980 sono da considerarsi analoghi ai riporti, fatta salva la possibilità di assimilarli a discariche ante-norma laddove la quantità o anche le caratteristiche dei rifiuti depositati siano tali da richiedere un intervento a tutela della salute e dell'ambiente. L'assimilazione di cui al precedente periodo può essere richiesta alla Regione dall'ARPA o dalla Provincia, illustrando le motivazioni di tale necessità, in base a quanto previsto al presente comma. La direzione regionale competente si esprime entro novanta giorni dalla richiesta, sentito il comune e i proprietari dell'area interessati, secondo criteri e modalità definiti con la deliberazione di cui al comma 4.
4. Per le discariche ante-norma, cessate, abusive e in gestione operativa o post-operativa, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', stabilisce, secondo i principi e le finalità di cui al comma 1:
a) indirizzi tecnico-amministrativi e procedure per il coordinamento dell'azione amministrativa di cui al comma 1, con particolare riferimento all'applicazione della disciplina dei rifiuti e delle bonifiche, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza, evitando duplicazioni negli adempimenti e incertezze riguardo alle competenze e alle procedure da seguire;
b) indicazioni tecniche sulle modalità di intervento, qualora necessario per la presenza di contaminazione di matrici ambientali o per motivi di sicurezza e tutela della salute o per situazioni di degrado o per la realizzazione di opere o progetti sulla porzione di territorio interessata;
c) indicazioni sui possibili utilizzi delle aree interessate e su eventuali limitazioni e prescrizioni.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità per l'accertamento, da parte dell'autorità competente, della fine della gestione post-operativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.lgs. 36/2003, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della normativa statale. La deliberazione di cui al precedente periodo può stabilire, altresì, limitazioni per l'utilizzo delle aree sede di discariche con gestione post-operativa terminata.
6. In caso di inosservanza, da parte del soggetto responsabile di una discarica ante-norma, cessata, in gestione operativa o in gestione post-operativa, a quanto disposto dall'autorità competente di cui agli articoli 15 e 16 e in assenza di soggetti interessati a eseguire gli interventi necessari, l'autorità competente interviene in sostituzione, assicurando gli adempimenti necessari alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dell'incolumità pubblica, previa escussione delle garanzie finanziarie, laddove esistenti, e fatte salve l'adozione di misure preliminari, quali provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, e le procedure di rivalsa nei confronti del gestore di cui al d.lgs. 36/2003 o del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente comma l'autorità competente può avvalersi, previo accordo, di altri enti territoriali interessati, nonché di enti o società del sistema regionale, nel rispetto della disciplina in materia di affidamenti pubblici.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, ad eccezione dell'escussione della garanzia finanziaria, anche in presenza di discariche abusive, qualora non intervenga il soggetto responsabile, fatti salvi gli ulteriori obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi disposti dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
8. La Regione può finanziare gli interventi eseguiti o da eseguire d'ufficio, da parte dell'autorità competente ai sensi del comma 6, anche comprensivi delle fasi di progettazione degli stessi, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare, sulla base dei rischi o dell'inquinamento in atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020- 2022 con modifiche di leggi regionali'. (68)
9. Sono ammesse al finanziamento anche le spese omnicomprensive relative al patrocinio legale per l'esercizio della rivalsa nei confronti del gestore di cui al d.lgs. 36/2003 o del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese sostenute, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, con modalità e criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 8.
10. Le province effettuano il censimento delle discariche ante-norma e cessate secondo le modalità previste dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti, con la finalità di assicurare la corretta gestione del territorio nel quale insistono e di programmare gli eventuali finanziamenti di cui ai commi 8 e 9.
NOTE:
67. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. d), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
68. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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