LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 18.
Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto.
1. L'ARPA gestisce l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate, che è ridenominato Osservatorio regionale sui rifiuti e che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4; l'ARPA gestisce altresì la sezione regionale del catasto di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 22/1997, in collaborazione con le camere di commercio.
2. L'ARPA opera in collaborazione con gli enti locali, tra cui gli osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) , per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati sugli impianti che effettuano operazioni di recupero e autosmaltimento in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/1997 .
3. In materia di rifiuti la Giunta regionale, sentite l'ARPA e le province, individua le modalità di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso l'applicativo web predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento.(69)
4. L'Osservatorio regionale sui rifiuti:
a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, da inviare alla Giunta regionale, Direzione generale competente in materia di ambiente entro il 30 settembre di ogni anno, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;(70)
b) fornisce alla Giunta regionale, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività  di pianificazione.(71)
5. La Regione, sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3, assegna ai gestori e ai comuni l'attestazione di eccellenza di cui all'articolo 8, comma 4, al fine di premiare l'impegno al conseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo.
NOTE:
69. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. h) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
70. La lettera è stata sostituita dall'art. 22, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificata dall'art. 4, comma 1, lett. f), numero 2. della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
71. La lettera è stata modificata dall'art. 22, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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