LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 28.
Funzioni delle province.
1. Le province provvedono, in particolare:
a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'articolo 30;
b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal D.P.R. 412/1993;
c) a effettuare il controllo ai sensi del D.P.R. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici civili nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, nonché a effettuare il controllo, l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), del d.lgs. 102/2014, ai sensi dell’articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.;(96)
d) a esercitare le competenze di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;
e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione, la realizzazione, e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 300 MW termici, nonché a svolgere le funzioni amministrative concernenti la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) insistenti sul territorio provinciale o metropolitano, ad esclusione delle linee e degli impianti elettrici abilitati contestualmente ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza comunale ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 190/2024 e di competenza regionale ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 29 della presente legge;(97)
e bis) a svolgere le funzioni amministrative delegate concernenti l’autorizzazione unica degli interventi di cui all’articolo 9 e all’allegato C), sezione I, del d.lgs. 190/2024, ivi compresi gli impianti da fonte idraulica riferiti a piccole derivazioni di cui all’articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), anche se ricadenti nell’allegato B) dello stesso d.lgs. 190/2024, gli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, di cui all’allegato C), sezione I, lettera t), del d.lgs. 190/2024, connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter) dell’allegato III alla parte II del d.lgs. 152/2006 e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del d.lgs. 190/2024, ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c), dell’articolo 29, comma 1, lettera g), e dell’articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge;(98)
e ter) il rilascio del provvedimento di cui all’articolo 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal Comune ai sensi dell’articolo 52 sexies del citato d.p.r. 327/2001;(99)
e quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell’articolo 17 del d.p.r. 551/1999 nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;(100)
e quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera e quater), in funzione della vetustà dell’edificio dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.(101)
NOTE:
96. La lettera è stata modificata dall'art. 21, comma 2, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
97. La lettera è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. Torna al richiamo nota
99. La lettera è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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