LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 42.
Funzioni dei comuni.
3. I comuni territorialmente competenti provvedono alla delimitazione e alla gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. La delimitazione è effettuata nei rispettivi atti di pianificazione urbanistica su proposta degli enti responsabili dell’ambito territoriale ottimale (ATO), sulla base dell’individuazione dei punti di attingimento delle acque destinate al consumo umano approvata nel piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti.(125)
NOTE:
123. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 29 gennaio 2009, n. 1. Torna al richiamo nota
124. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
125. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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