LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 52.
Criteri generali per l'attività  regolamentare.
1. Per le finalità  e secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) , e in attuazione del d.lgs. 152/1999 in materia di tutela quali-quantitativa e di utilizzazione delle acque, con regolamento regionale si provvede alla disciplina:
a) degli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
b) della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;
c) dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua;
d) dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;
e) delle funzioni di cui al titolo I, capo II del r.d. n. 1775/1933 ;
f) della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni;
f bis) delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, di cui all’articolo 48, comma 2, lettera j bis).(193)
3. Nell'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 1 e 2, la Regione si attiene ai criteri specifici individuati dal d.lgs. 152/1999 e a quelli generali indicati dall'articolo 41 e privilegia in particolare la necessità  di garantire il bilancio delle risorse idriche con valutazioni integrate a livello di bacino idrografico e relative al lungo periodo, il raggiungimento degli obiettivi di qualità  ambientale e, per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la salvaguardia degli ecosistemi connessi agli ambienti acquatici.
4. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) determina i canoni per l’uso delle aree del reticolo idrico principale, i canoni d’uso delle acque e i sovracanoni comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d’uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati.(195)
4 bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La Giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalità per individuare e attuare i suddetti interventi.(196)
4 ter. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle disponibilità idriche nel territorio regionale, l’Autorità concedente stabilisce quali concessionari utenti di acque pubbliche sono tenuti, e con quali modalità, alla trasmissione dei dati relativi ai volumi accumulati nei serbatoi di regolazione e negli sbarramenti di ritenuta, dei dati relativi ai volumi di scarico ovvero le portate derivate. Gli oneri per l’adempimento di tale attività sono a carico dei concessionari.(197)
5. La Giunta regionale stabilisce procedure agevolate e di autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese che dispongano di un sistema di gestione ambientale certificato secondo le norme di certificazione ambientale.
NOTE:
193. La lettera è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
194. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. t) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
196. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. v) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi