LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 55.
Norme transitorie.
1. I regolamenti regionali, con i quali si dà  attuazione alle disposizioni del titolo I, sono approvati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale termine non si applica alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 4.(217)
2. Gli enti locali adeguano, entro i successivi dodici mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del servizio, integrandolo con le indicazioni di cui all'articolo 6. L'erogatore adotta, entro i successivi trenta giorni, la carta dei servizi.
3. Per le gare bandite entro il 31 dicembre 2006, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità  di coinvolgimento nel servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità  di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità  sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di servizio.
4. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d).
5. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e). Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alle province.
6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le province redigono la relazione di cui all'articolo 16, comma 2.
7. L'autorizzazione rilasciata dalle province ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82 . Funzioni della Regione e delle province), decade dopo cinque anni dal suo rilascio e, comunque, non prima di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dal predetto termine i titolari degli impianti presentano alla provincia istanza di rinnovo ai sensi dell'articolo 16.
8. Il programma di gestione dei rifiuti, o sue parti tematiche, è approvato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
9. La deliberazione della Giunta regionale n. 66818 dell'11 aprile 1995 (Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate) e successive modificazioni ed integrazioni costituisce parte tematica del programma di gestione dei rifiuti fino alla data di approvazione del programma medesimo.
10. Il piano regionale e i piani provinciali che ne costituiscono attuazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della L.R. 21/1993, decadono decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore dal programma di gestione dei rifiuti.
11. La provincia trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento, le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.
12. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui al comma 11, presentate alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla provincia.
13. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14, i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai comuni ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla L.R. 94/1980.
14. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento regionale di cui all'articolo 21, comma 6; entro il medesimo termine, con regolamento regionale sono individuati i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 22, comma 3.
16. Il regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
17. La Regione dà  attuazione alle disposizioni del titolo III entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione in società  consortile a responsabilità  limitata con finalità  di pubblico interesse delle agenzie locali per il controllo dell'energia, denominate punti energia, istituite con la legge regionale 16 dicembre 1996 n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, a fornire servizi di supporto tecnico e professionale per l'attuazione di politiche energetico-ambientali della Regione e degli enti locali e per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella società  consortile di cui al presente comma sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).
17 bis. La Regione partecipa con una quota maggioritaria, secondo le disposizioni dello statuto, al capitale sociale della costituenda società consortile di cui al comma 17.(219)
17 ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma 17è assicurata anche attraverso l’attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.(220)
18. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono individuati i criteri di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), e sono fissati i termini entro i quali i comuni adottano il primo PUGSS o aggiornano il PUGSS già  adottato.
19. La prima elaborazione del piano di gestione di cui all'articolo 45è effettuata in conformità  alle previsioni di cui all'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e costituisce il piano di tutela delle acque. Ai fini dell'approvazione del piano di gestione la Giunta regionale, ad avvenuta approvazione dell'atto di indirizzi, sentite le province e le Autorità , delibera la proposta di programma di tutela e uso delle acque, ne dispone la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e la pone in libera visione e consultazione presso la sede della Regione e, per le parti d'interesse, presso le sedi delle province. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale adotta il programma e trasmette il piano all'Autorità  di bacino per l'espressione del parere. La Giunta regionale, recepito il parere dell'Autorità  di bacino, approva il programma. Nelle more dell'approvazione lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature, collettamento e depurazione è il piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2002, n. VII/402.
20. Le disposizioni statali attuative della direttiva 2000/60/CE sono recepite con regolamento regionale.
21. I regolamenti e gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui agli articoli 46, comma 3, 50, comma 2, 51, comma 3, 52 e 53 sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
22. Per effetto dell'articolo 23, comma 9 ter, del d.lgs. 152/1999, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili individuate in via ricognitiva dagli stessi regolamenti.
23. Gli enti locali proprietari di reti e di impianti possono, entro il termine previsto dall'articolo 12, comma 1, mantenere la gestione in economia con l'assenso dell'Autorità.
24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili alle leggi di cui all'articolo 57, comma 1, lettere a), f), g) e comma 2 lettera a) continuano a essere disciplinati dalle medesime leggi.
24 bis. A seguito dell’approvazione del programma regionale per la gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 19, come modificato dalla legge regionale recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)”, le autorizzazioni inerenti gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati rilasciate successivamente all’entrata in vigore del presente comma sono soggette a rivalutazione, da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, per l’adeguamento alla nuova pianificazione regionale dei rifiuti.(221)
24 ter. La deliberazione di cui all’articolo 53 ter, comma 4, è approvata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)”.(221)
NOTE:
217. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
218. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. c) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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