LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 57.
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti:
a) legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti)(227);
b) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 (Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani)(228);
c) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 (Normativa tecnica per le attività  di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale)(229);
d) legge regionale 8 luglio 1982, n. 32 (Integrazione alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, concernente norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti)(230);
e) regolamento regionale 7 agosto 1982, n. 6 (Modificazioni al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3. Normativa tecnica per le attività  di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale)(231);
f) legge regionale 13 dicembre 1983, n. 94 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati)(232);
g) legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti)(233);
h) regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1 (Modifiche ai regolamenti regionali 9 gennaio 1982, n. 2 Normativa per la realizzazione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani e n. 3 Normativa tecnica per le attività  di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e per l'istituzione del catasto regionale, e successive modificazioni ed integrazioni)(234);
i) legge regionale 10 settembre 1984, n. 54 (Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti)(235);
j) legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 (Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie)(236);
k) legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della Regione e delle Province)(237);
l) legge regionale 9 aprile 1994, n. 11 (Misure urgenti per l'attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 e di coordinamento con i piani cave provinciali)(238);
m) regolamento regionale 11 aprile 1994, n. 1 (Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili)(239);
n) legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 (Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni)(240);
o) legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9 (Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle Province)(241);
p) legge regionale 22 novembre 1995, n. 46 (Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività  di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all'albo nazionale)(242);
q) legge regionale 12 settembre 1998, n. 19 (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 "Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni")(243);
r) comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e integrazione di disposizioni legislative)(244).
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina del settore energetico:
a) legge regionale 15 marzo 1985, n. 15 (Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico) (245);
b) legge regionale 15 settembre 1989, n. 50 (Incentivazioni nel settore energetico)(246);
c) legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane)(247);
d) legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici)(248).
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina delle risorse idriche:
b) legge regionale 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento)(250);
c) legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento)(251);
d) legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee)(252);
e) legge regionale 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 32. Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento)(253);
f) legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)(254).
4. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)(224) così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001):
a) articolo 2, commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89;
b) articolo 3, commi 59, 60, 71 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 72, 73, 74, 74 bis, 108 lettere b), c), f), g), j), o), 109, 111 lettere a), b), c), d), 172 bis, 172 ter e 172 quater;
5. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 52 e 53 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento)(255);
c) legge regionale 2 settembre 1996, n. 20 (Modifiche alle disposizioni del tito lo II - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature - della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62. Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento)(257);
d) legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale)(258);
e) articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali , di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni, di concessioni per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali)(259), così come modificata dalle leggi regionali 27 marzo 2000, n. 18, 17 dicembre 2001, n. 26 e 20 dicembre 2002, n. 32, a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale.
6. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già  adottati sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
NOTE:
227. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
228. Si rinvia al r.r. 9 gennaio 1982, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
229. Si rinvia al r.r. 9 gennaio 1982, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
230. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 1982, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
231. Si rinvia al r.r. 7 agosto 1982, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
232. Si rinvia alla l.r. 13 dicembre 1983, n. 94, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
233. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1983, n. 99, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
234. Si rinvia al r.r. 11 agosto 1984, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
235. Si rinvia alla l.r. 10 settembre 1984, n. 54, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
236. Si rinvia alla l.r. 10 maggio 1990, n. 51, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
237. Si rinvia alla l.r. 1 luglio 1993, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
238. Si rinvia alla l.r. 9 aprile 1994, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
239. Si rinvia al r.r. 11 aprile 1994, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
240. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1994, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
241. Si rinvia alla l.r. 18 febbraio 1995, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
242. Si rinvia alla l.r. 22 novembre 1995, n. 46, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
243. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1998, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
244. Si rinvia alla l.r. 6 marzo 2002, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
245. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 1985, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
246. Si rinvia alla l.r. 15 settembre 1989, n. 50, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
247. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 1994, n. 40, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
248. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
249. La lettera è stata abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. f) della l.r. 31 marzo 2008, n. 10. Torna al richiamo nota
250. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1980, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
251. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
252. Si rinvia alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
253. Si rinvia alla l.r. 26 novembre 1984, n. 58, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
254. Si rinvia alla l.r. 20 ottobre 1998, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
255. Si rinvia alla l.r. 27 maggio 1985, n. 62, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
256. Si rinvia alla l.r. 10 maggio 1990, n. 52, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
257. Si rinvia alla l.r. 2 settembre 1996, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
258. Si rinvia alla l.r. 23 marzo 1998, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
259. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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