LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 1.
Finalità del servizio volontario di vigilanza ecologica.
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico e alla diffusione di una cultura attiva e di condotte improntate alla sostenibilità ambientale, integrandone l’attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito denominati guardie ecologiche volontarie, organizzato dagli enti di cui all’articolo 3, comma 3.(1)
2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una gestione razionale e sostenibile delle risorse ambientali, improntate sui principi di precauzione e prevenzione richiamati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).(2)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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