LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 1 bis
(Funzioni e attività delle guardie ecologiche volontarie)(4)
1. Il servizio di vigilanza ecologica è attuato principalmente attraverso le seguenti funzioni e attività, svolte dalle guardie ecologiche volontarie:
a) informazione sulle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) divulgazione di buone pratiche ambientali e condotte di rispetto e cura per i beni ambientali, anche nell’ottica di tutela della salute pubblica;
c) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale;
d) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all’ambiente e per il monitoraggio ambientale;
e) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
f) collaborazione con enti anche diversi da quelli di cui articolo 3, comma 3, o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale.
2. Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le guardie ecologiche volontarie:
a) collaborano alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
b) collaborano alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo;
c) collaborano ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di specie esotiche invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale;
d) partecipano, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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