LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 3.
Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica.
01. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è:(7)
a) organizzato con criteri unitari per l’intero territorio regionale;
b) svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti organizzatori di cui al comma 3;
c) prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.
1. La Regione:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua e aggiorna, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, Città metropolitana di Milano, comunità montane e comuni capoluogo di provincia; resta fermo, ai fini dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza ittico-venatoria, quanto prescritto dall’articolo 148, commi 2 e 3, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e dall’articolo 48, comma 5, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria);(8)
b) emana direttive per l’organizzazione programmatica uniforme, tenuto conto delle specificità dei territori, dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie, oltre a promuovere periodicamente i corsi di aggiornamento e specialistici dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica aventi ad oggetto, tra l’altro, il riconoscimento di situazioni di potenziale rischio ambientale e la gestione di condizioni che comportano particolare tensione;(9);
c) verifica l’idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all’articolo 5;
d) cura la redazione di pubblicazioni specialistiche e di materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica e della formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie;(10)
e) rilascia agli enti organizzatori di cui al comma 3 i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e definisce le caratteristiche dei tesserini di riconoscimento, dei capi di abbigliamento, delle dotazioni individuali di servizio e dei segni distintivi ammessi, 4 nonché la loro corretta apposizione sull’abbigliamento e sugli automezzi in dotazione, secondo quanto stabilito al comma 01, lettera a); (11)
e bis) definisce una modulistica unica sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, lettera a); (12)
f) garantisce alle guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
g) assegna, nell’ambito della programmazione economico-finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica, sulla base dei programmi presentati dagli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3, nonché delle relazioni, degli elenchi delle spese necessarie e dei rendiconti dei finanziamenti dell’anno precedente, trasmessi annualmente dagli stessi in base a uno schema unitario di rendicontazione fornito da Regione Lombardia.(13)
g bis) può disciplinare aspetti inerenti al funzionamento generale del servizio idonei a favorire l'unitarietà di cui al comma 01, lettera a).(14)
2. Le Province e la Città metropolitana di Milano:(15)
a) esercitano, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell’intero territorio provinciale e metropolitano, con particolare riferimento alle forme di cooperazione di cui all’articolo 10; (16)
b) organizzano il servizio di vigilanza ecologica ai sensi del comma 3, lettera d).(17)
3. L’organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:(18)
a) agli enti gestori dei parchi regionali nel territorio di competenza;
b) alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, ad esclusione del territorio di cui alla lettera a);
c) ai comuni associati nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche, ad esclusione del territorio di cui alle lettere a) e b);
d) alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rimanente territorio.
4. I comuni di cui al comma 3, lettera c), definiscono le modalità di gestione del servizio e, in particolare, individuano l’amministrazione comunale referente, ove la forma associativa non abbia personalità giuridica, e le modalità di nomina del responsabile del servizio.(19)
4 bis. Anche al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio, sono ammessi, anche con lo strumento delle convenzioni, accordi tra enti organizzatori. È inoltre ammesso il ricorso a convenzioni con università e istituti di ricerca per garantire il raggiungimento delle progettualità definite dall’ente.(20)
NOTE:
17. La lettera è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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