LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 5.
Esami.
1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti guardie ecologiche volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata con decreto del direttore della competente direzione generale e composta da(41):
a) il dirigente della competente struttura organizzativa regionale in qualità di presidente;
b) quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali, di cui due membri effettivi e due supplenti;
c) due esperti in discipline giuridiche, di cui un membro effettivo e uno supplente;(42)
d) due funzionari di pubblica sicurezza, di cui un membro effettivo ed uno supplente;
e) quattro funzionari della competente struttura organizzativa regionale, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dal dirigente della struttura stessa;(43)
f) due funzionari del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, di cui un membro effettivo ed uno supplente.(44)
2. II presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice presidente, con l’incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato della competente struttura organizzativa regionale.
3 bis. La nomina dei componenti di cui alle lettere d) e f) del comma 1è effettuata previo accordo con i competenti organi statali.(45)
3 ter. La commissione regionale di cui al presente articolo resta in carica per cinque anni dalla nomina. Fino alla nomina della nuova commissione continua a operare quella di cui al precedente periodo.(45)
4. Ai componenti della commissione spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza, nonché l’eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all’articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).(46)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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