LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 15.
Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)(77);
b) la legge regionale 19 agosto 1983, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica")(78);
c) la legge regionale 15 aprile 1992, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica")(79);
d) l’articolo 1, comma 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo)(80);
e) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 25 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica")(81).
NOTE:
77. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 1980, n. 105, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
78. Si rinvia alla l.r. 19 agosto 1983, n. 63, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
79. Si rinvia alla l.r. 15 aprile 1992, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
80. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1999, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
81. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 1999, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi