LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 24.
Erogazione di contributi.
1. La Regione, al fine di favorire la predisposizione, da parte dei piccoli comuni individuati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui alla presente legge, eroga contributi per la redazione della necessaria documentazione conoscitiva, che deve integrarsi nel SIT di cui all’articolo 3, nonché per la redazione da parte delle province dei rispettivi piani territoriali di coordinamento e relativi aggiornamenti.
1 bis. La Regione eroga altresì contributi in conto capitale ai comuni, nonché alle forme associative tra comuni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la redazione dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge e per la dotazione dei relativi supporti tecnologici. (117)
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 1bis. (118)
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
117. Il comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 4, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 . Torna al richiamo nota
118. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. b ) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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